-  Natività della Beata Vergine     


 INDIETRO

CANDIDATURE NAZIONALI




Art. 58 - Il Socio che si candida alla elezione di Presidente Nazionale, cui le modalità referendarie, nel              periodo intercorrente fra il 1° dicembre ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento, inoltra alla              Segreteria Generale, a mezzo raccomandata a.r., istanza di candidatura, e quelle dei              Componenti della sua Giunta di Governo, di cui al successivo art. 58 bis del regolamento.

Art. 58 bis - Le istanze di candidatura devono esplicitare i dati anagrafici degli interessati, i domicili che                   si eleggono in tale circostanza, le cariche per le quali vengono richieste le candidature, e                   devono contenere le dichiarazioni di accettazione di cariche, i curricula-vitae professionali                   e associativi, eventuali altre notizie che i candidati intendono fornire agli elettori.

Art. 58 tris - Le istanze, e le relative documentazioni, vengono sigillate in una busta chiusa                   che evidenzi, nella parte anteriore, la seguente dicitura: "Candidato alla Presidenza e                   lista del sig._______________(cognome e nome del candidato a presidente)". La busta,                   sigillata, viene inserita in una seconda busta-contenitore e spedita, a mezzo raccomandata                   a.r., alla Segreteria Generale dell'Associazione, e deve contenere, oltre che all'indirizzo                   del destinatario, quello del candidato alla presidenza.

Art. 58 quater - La Segreteria Generale, che riceve le buste, provvede ad aprirle, ad apporre sulle                        buste sigillate, la data di arrivo, a numerarle progressivamente (tale numerazione                        definisce l'ordine nella scheda elettorale), a redigere verbale definitivo che,                        unitamente alle buste chiuse, consegna alla Commissione Elettorale Nazionale (CEN).

Art. 59 - Nel periodo previsto dalle modalità regolamentari, le regioni designano i propri, eventuali              candidati, con un massimo di due per ogni regione, alle cariche di Revisori dei Conti e di              Componenti al Collegio dei Probiviri.

Art. 59 bis - Entro il 15 novembre dell'anno di riferimento alle elezioni per il rinnovo delle cariche                   sociali, il Presidente Regionale in carica (il Rappresentante Regionale in periodo di                   transizione), comunica alla Segreteria Generale i nominativi degli eventuali candidati alle                   cariche di Revisori, Probiviri, allegando copia del verbale regionale in tal senso.

Art. 59 tris - La Segreteria Generale, secondo le modalità previste, nel giorno, nell'ora, nel luogo                    predefinito per l'insediamento del Consiglio delle Regioni, consegna al neo-eletto                    coordinatore l'intera documentazione per l'elezione dei componenti dei Collegi dei                    Revisori dei Conti e dei Probiviri.

Art. 59 quarter - Il Coordinatore del Consiglio delle Regioni, seduta stante, dispone, secondo le                          modalità di cui al successivo art. 60 del Regolamento, l'elezione di tali organismi.

Art. 60 - Il Consiglio delle Regioni, su richiesta del suo coordinatore, conferma, in veste di              Commissione Elettorale, gli scrutinatori che sino a quel momento hanno adempiuto a tale              incombenze, con i quali esamina i verbali di candidatura e ne dichiara l'ammissibilità o              l'inammissibilità per gravi difetti sostanziali.

Art. 60 bis - La Commissione elettorale predispone il seggio e distribuisce le schede elettorali,                   predefinite dalla Segreteria Generale, e dopo la votazione procede allo spoglio delle                   stesse e redige regolare verbale, proclamando gli eletti.

Art. 60 tris - Ogni elettore può esprimere da uno a cinque voti, sia per il Collegio dei Revisori, sia per il                    Collegio dei Probiviri. Risultano eletti, come componenti effettivi, i primi tre candidati che                    ricevono maggiori voti; come supplenti, il quarto e quinto eletto. A parità di voti, viene                    designato il candidato più anziano di Associazione. I restanti candidati, che abbiano                    ricevuto voti, costituiscono la lista dalla quale attingere in caso di dimissioni di uno o più                    componenti, di tali organismi.




Copyright 2005 - Webmaster Triumtec Internet & Software Company