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Art. 58 - Il Socio che si candida alla elezione di Presidente Nazionale, cui le modalità referendarie, nel
periodo intercorrente fra il 1° dicembre ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento, inoltra alla
Segreteria Generale, a mezzo raccomandata a.r., istanza di candidatura, e quelle dei
Componenti della sua Giunta di Governo, di cui al successivo art. 58 bis del regolamento.
Art. 58 bis - Le istanze di candidatura devono esplicitare i dati anagrafici degli interessati, i domicili che
si eleggono in tale circostanza, le cariche per le quali vengono richieste le candidature, e
devono contenere le dichiarazioni di accettazione di cariche, i curricula-vitae professionali
e associativi, eventuali altre notizie che i candidati intendono fornire agli elettori.
Art. 58 tris - Le istanze, e le relative documentazioni, vengono sigillate in una busta chiusa
che evidenzi, nella parte anteriore, la seguente dicitura: "Candidato alla Presidenza e
lista del sig._______________(cognome e nome del candidato a presidente)". La busta,
sigillata, viene inserita in una seconda busta-contenitore e spedita, a mezzo raccomandata
a.r., alla Segreteria Generale dell'Associazione, e deve contenere, oltre che all'indirizzo
del destinatario, quello del candidato alla presidenza.
Art. 58 quater - La Segreteria Generale, che riceve le buste, provvede ad aprirle, ad apporre sulle
buste sigillate, la data di arrivo, a numerarle progressivamente (tale numerazione
definisce l'ordine nella scheda elettorale), a redigere verbale definitivo che,
unitamente alle buste chiuse, consegna alla Commissione Elettorale Nazionale (CEN).
Art. 59 - Nel periodo previsto dalle modalità regolamentari, le regioni designano i propri, eventuali
candidati, con un massimo di due per ogni regione, alle cariche di Revisori dei Conti e di
Componenti al Collegio dei Probiviri.
Art. 59 bis - Entro il 15 novembre dell'anno di riferimento alle elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali, il Presidente Regionale in carica (il Rappresentante Regionale in periodo di
transizione), comunica alla Segreteria Generale i nominativi degli eventuali candidati alle
cariche di Revisori, Probiviri, allegando copia del verbale regionale in tal senso.
Art. 59 tris - La Segreteria Generale, secondo le modalità previste, nel giorno, nell'ora, nel luogo
predefinito per l'insediamento del Consiglio delle Regioni, consegna al neo-eletto
coordinatore l'intera documentazione per l'elezione dei componenti dei Collegi dei
Revisori dei Conti e dei Probiviri.
Art. 59 quarter - Il Coordinatore del Consiglio delle Regioni, seduta stante, dispone, secondo le
modalità di cui al successivo art. 60 del Regolamento, l'elezione di tali organismi.
Art. 60 - Il Consiglio delle Regioni, su richiesta del suo coordinatore, conferma, in veste di
Commissione Elettorale, gli scrutinatori che sino a quel momento hanno adempiuto a tale
incombenze, con i quali esamina i verbali di candidatura e ne dichiara l'ammissibilità o
l'inammissibilità per gravi difetti sostanziali.
Art. 60 bis - La Commissione elettorale predispone il seggio e distribuisce le schede elettorali,
predefinite dalla Segreteria Generale, e dopo la votazione procede allo spoglio delle
stesse e redige regolare verbale, proclamando gli eletti.
Art. 60 tris - Ogni elettore può esprimere da uno a cinque voti, sia per il Collegio dei Revisori, sia per il
Collegio dei Probiviri. Risultano eletti, come componenti effettivi, i primi tre candidati che
ricevono maggiori voti; come supplenti, il quarto e quinto eletto. A parità di voti, viene
designato il candidato più anziano di Associazione. I restanti candidati, che abbiano
ricevuto voti, costituiscono la lista dalla quale attingere in caso di dimissioni di uno o più
componenti, di tali organismi.
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