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Art. 61 - Nel periodo dal 1° dicembre al 15 dicembre dell'anno di riferimento alla scadenza delle
cariche sociali, nel luogo, nel giorno e nell'ora, di cui regolare convocazione da parte del
Presidente Regionale, si costituiscono le Assemblee Generali dei Soci delle Regioni, o dei
territori definiti dalle delibere di cui alle modalità statutarie.
Art. 62 - In prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione, il Presidente Regionale
uscente (il Rappresentante Regionale in regime di transizione) dichiara l'apertura dei lavori e
invita l'Assemblea a designare il proprio Presidente, due scrutinatori, che assumono la veste
di commissione elettorale, e un segretario di seduta.
Art. 62 bis - Il Presidente dell'Assemblea dopo aver letto le norme statutarie e il regolamento, dispone
l'apertura delle buste delle candidature, e unitamente ai due s crutinatori, dichiara
l'ammissibilità, o l'inammissibilità per gravi errori sostanziali, dei candidati, predisponendo
le liste, per le rispettive cariche, da esporre nella sala.
Art. 63 - Risultano eletti, nelle rispettive cariche, i candidati che riportano maggior numero di voti. A
parità di voti, è eletto il Socio con maggiore anzianità di Associazione.
Art. 64 - Il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti, redige con la commissione elettorale regolare
verbale e dispone affinché il Presidente neo-eletto, entro le 48 ore successive, con adeguato
mezzo postale celere, provveda alla trasmissione dell'intera documentazione alla Segreteria
Generale.
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