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Art. 65 - Entro, e non oltre, il 15 gennaio dell'anno di riferimento alle elezioni, a mezzo referendum,
del Presidente Nazionale, e della sua Giunta di Governo, contestualmente all'insediamento
della CEN (Commissione Elettorale Nazionale), quest'ultima, in presenza del Segretario
Generale (segreteria) procede alla apertura delle buste dei candidati, ne dichiara
l'ammissibilità, o la inammissibilità, per gravi difformità sostanziali, e redige regolare verbale,
disponendo che il candidato escluso venga tempestivamente informato dalla Segreteria
Generale.
Art. 66 - La Segreteria Generale, entro, e non oltre, il 15 febbraio, a mezzo raccomandata, nello
stesso giorno, provvede all'invio ai Soci, all'ultimo domicilio segnalato in Associazione, la
documentazione di cui alle modalità statutarie e di regolamento e redige verbale di avvenuta
spedizione.
Art. 67 - In caso di ballottaggio, la Segreteria Generale, nei tempi previsti, a firma della Commissione
Elettorale Nazionale, provvede ad inviare, a mezzo di posta prioritaria, a tutti i Soci,
comunicazione sull'esito delle votazioni e l'invito a utilizzare la seconda parte della scheda,
prevista per il voto di ballottaggio, indicando i nominativi dei due candidati rimasti in lizza. In
caso di parità, con le stesse modalità, entro trenta giorni, si procede a nuove votazioni.
Art. 67 bis - Analogamente, e indipendentemente dalla spedizione nella loro qualità di Soci, la
Segreteria Generale provvede a inviare, a mezzo corriere, e comunque con il sistema più
veloce, regolare comunicazione ai Presidenti Regionali, affinché gli stessi informino
tempestivamente i Soci della zona.
Art. 68 - Esaurito l'iter elettorale, e dopo l'esito del voto definitivo, con propria comunicazione ai Soci,
a mezzo posta ordinaria, la Segreteria Generale informa i Soci sui risultati finali.
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