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Art. 4 - Il candidato all'ammissione all'Ada produce regolare domanda su modello uniformato sul
territorio nazionale a cura della Segreteria Generale e lo consegna al Presidente Regionale,
allegando la documentazione che segue:
a) domanda su modello uniformato;
b) nr. due fotografie formato tessera;
c) dichiarazione di accettazione delle norma statutarie, e di regolamento, in vigore all'atto della
presentazione della domanda;
d) assegno, non trasferibile, intestato all'Ada, dell'importo equivalente alla quota sociale e alla tassa
di ammissione;
e) certificazione attestante la sua qualifica professionale;
f) dichiarazione di responsabilità relativa all'autorizzazione a trattare i dati personali.
Art. 5 - Il Comitato Direttivo Regionale, nella sua prima riunione utile, delibera positivamente, o
negativamente, e trasmette gli atti alla Segreteria Generale.
Art. 6 - La Segreteria Generale, in caso di ammissione, provvede ad inviare al Socio la tessera
dell'Associazione, a firma del Presidente Nazionale, il diploma di appartenenza, il materiale
illustrativo, e quanto altro sia utile e necessario.
Art. 7 - In caso negativo, la Segreteria Generale informa l'interessato sull'esito, evidenziando la
prevista facoltà del candidato di produrre ricorso motivato al Collegio dei Probiviri, entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 7 bis - Il Collegio dei Probiviri, a sua volta, entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, in caso
negativo riconferma al candidato la decisione; in caso diverso rimanderà la pratica al
Presidente Regionale con le proprie osservazioni di merito, invitandolo al riesame della
medesima.
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