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Art. 13 - Il Socio, o l'organismo istituzionale, che promuove l'avvio di un procedimento disciplinare
interno a carico di un componente dell'Associazione, presenta esposto circostanziato, e
documentato, dei fatti, entro e non oltre sei mesi dall'accaduto. L'istanza, a mezzo
raccomandata a.r., è indirizzata al Presidente Nazionale, presso la Sede Legale
dell'Associazione.
Art. 14 - Il Presidente dell'ADA, per competenza, trasmette la pratica al Presidente del Collegio dei
Probiviri, e informa la Giunta Esecutiva nella prima riunione utile.
Art. 15 - Il Presidente del Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla ricezione della
documentazione, avvia una procedura preliminare e, ove ritenuto, può richiedere al Socio
presentatore dell'istanza, o all'organismo sociale in tal senso, eventuale, ulteriore
documentazione, assegnando termini.
Art. 16 - A esaurimento dell'iter preliminare, entro i sette giorni successivi, il Presidente del Collegio
dei Probiviri, con apposito ordine del giorno, convoca i componenti dell'organismo da lui
presieduto (per correttezza procedurale la convocazione va indirizzata sia ai titolari, sia ai
supplenti).
Art. 17 - In tale riunione il Collegio dei Probiviri delibera, a maggioranza, se:
a) adottare la procedura del Giurì D'onore;
b) contestare al Socio accusato gli addebiti mossi;
c) archiviare la pratica, motivando.
Art. 17 bis - Nel primo caso, il Collegio indica i tre componenti il Giurì D'onore, e informa gli interessati
di tale provvedimento, precisando che le spese sono a carico degli interessati; e fissa la
data, il giorno e il luogo (presso la Sede Legale).
I Componenti il Giurì D'onore non
possono risiedere nella stessa regione dell'accusato, e dell'accusatore, né essere parenti
dei contendenti, né avere rapporti di lavoro, sia in forma diretta sia indiretta.
Art. 17 tris - Nel secondo caso, il Presidente del Collegio, invia al Socio accusato, a mezzo
raccomandata a.r. circostanziata contestazione dei fatti, concedendogli venti giorni di
termine a difesa, invitandolo a produrre giustificazioni scritte.
Art. 17 quater - Nel terzo caso, di archiviazione, il Presidente del Collegio comunica al Presidente
Nazionale la decisione motivata del Collegio.
Art. 18 - A ricezione delle giustificazioni scritte
da parte del Socio l'ipaccusato, nel caso in cui ricorra
otesi dell'art. 17 tris,
entro dieci giorni, il Presidente del Collegio convoca tale organismo e
adotta
i provvedimenti, comunicandoli al Presidente Nazionale, il quali li ratifica
all'interessato.
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