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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI




Art. 13 - Il Socio, o l'organismo istituzionale, che promuove l'avvio di un procedimento disciplinare              interno a carico di un componente dell'Associazione, presenta esposto circostanziato, e              documentato, dei fatti, entro e non oltre sei mesi dall'accaduto. L'istanza, a mezzo              raccomandata a.r., è indirizzata al Presidente Nazionale, presso la Sede Legale              dell'Associazione.




Art. 14 - Il Presidente dell'ADA, per competenza, trasmette la pratica al Presidente del Collegio dei              Probiviri, e informa la Giunta Esecutiva nella prima riunione utile.




Art. 15 - Il Presidente del Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla ricezione della              documentazione, avvia una procedura preliminare e, ove ritenuto, può richiedere al Socio              presentatore dell'istanza, o all'organismo sociale in tal senso, eventuale, ulteriore              documentazione, assegnando termini.




Art. 16 - A esaurimento dell'iter preliminare, entro i sette giorni successivi, il Presidente del Collegio              dei Probiviri, con apposito ordine del giorno, convoca i componenti dell'organismo da lui              presieduto (per correttezza procedurale la convocazione va indirizzata sia ai titolari, sia ai              supplenti).




Art. 17 - In tale riunione il Collegio dei Probiviri delibera, a maggioranza, se:

  a) adottare la procedura del Giurì D'onore;
  b) contestare al Socio accusato gli addebiti mossi;
  c) archiviare la pratica, motivando.

Art. 17 bis - Nel primo caso, il Collegio indica i tre componenti il Giurì D'onore, e informa gli interessati                   di tale provvedimento, precisando che le spese sono a carico degli interessati; e fissa la                   data, il giorno e il luogo (presso la Sede Legale). I Componenti il Giurì D'onore non                   possono risiedere nella stessa regione dell'accusato, e dell'accusatore, né essere parenti                   dei contendenti, né avere rapporti di lavoro, sia in forma diretta sia indiretta.

Art. 17 tris - Nel secondo caso, il Presidente del Collegio, invia al Socio accusato, a mezzo                    raccomandata a.r. circostanziata contestazione dei fatti, concedendogli venti giorni di                    termine a difesa, invitandolo a produrre giustificazioni scritte.

Art. 17 quater - Nel terzo caso, di archiviazione, il Presidente del Collegio comunica al Presidente                        Nazionale la decisione motivata del Collegio.




Art. 18 - A ricezione delle giustificazioni scritte da parte del Socio l'ipaccusato, nel caso in cui ricorra              otesi dell'art. 17 tris, entro dieci giorni, il Presidente del Collegio convoca tale organismo e              adotta i provvedimenti, comunicandoli al Presidente Nazionale, il quali li ratifica              all'interessato.




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