-  Natività della Beata Vergine     


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FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI




Art. 19 - Il Presidente Nazionale dell'ADA apre i lavori dell'Assemblea nel giorno, nell'ora e nel luogo              stabilito dalla convocazione, regolarmente inviata a tutti i Soci, e legge l'ordine del giorno              stabilito.




Art. 20 - Esaurita tale formalità, il Presidente dell'ADA chiede all'Assemblea di esprimere le proprie              preferenze per la carica di Presidente dell'Assemblea.




Art. 21 - In caso di più nomi, il Presidente dell'ADA mette ai voti le proposte e risulta eletto colui che              riporta più voti. A parità di voti risulta eletto il Socio con più anzianità nell'Associazione.




Art. 22 - Il presidente dell'Assemblea, quindi, nomina il Segretario della medesima e chiede ai Soci di              esprimere preferenze per la nomina degli scrutinatori. Nel caso il numero indicato sia quello              previsto dallo Statuto, il Presidente dell'Assemblea considera eletti i designati, diversamente              propone la votazione, per alzata di mano, e vengono eletti coloro che riportano più voti.




Art. 23 - Il Presidente dell'Assemblea, quindi, insedia gli scrutinatori che, assumendo, la veste di              Commissione di Verifica dei Poteri, procede all'appello nominale dei Soci aventi diritto al voto,              consegnando eventualmente i cartoncini per la votazione per alzata di mano e le schede per              l'eventuale voto a scrutino segreto, ove tale modalità sia stata già prevista dagli argomenti              posti all'ordine del giorno.




Art. 24 - La Commissione di Verifica dei Poteri, quindi, comunica al Presidente dell'Assemblea il              numero degli aventi diritto, dei Soci presenti o per delega, e definisce il "quorum" previsto              dalle norme statutarie, per la prima e la seconda convocazione, e redige i propri verbali che              vengono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dagli stessi componenti la Commissione.




Art. 25 - Il Presidente dell'Assemblea dispone l'apertura dei lavori in prima o in seconda convocazione.




Art. 26 - Nel caso di seconda convocazione, la Commissione di Verifica dei Poteri ripete l'appello              nominale, al fine di stabilire il numero legale.




Art. 27 - Il Presidente dell'Assemblea, quindi, apre i lavori e, secondo l'ordine del giorno, invita i              relatori a parlare.




Art. 28 - Esauriti gli interventi istituzionali, il Presidente dell'Assemblea invita i Soci ad iscriversi a              parlare, concedendo la parola in ordine di richiesta.




Art. 29 - Ogni intervento non può superare i cinque minuti. Per fatto personale, il Presidente              dell'Assemblea può concedere al richiedente dieci minuti di intervento.




Art. 30 - Sullo stesso argomento non può essere concessa la parola due volte, tranne nei casi in cui              venga formulata motivata richiesta "per fatto personale", intendendo per ciò quando il              richiedente sia stato chiamato in causa espressamente da interventi successivi al suo.




Art. 31 - Durante i lavori assembleari, ogni avente diritto, con intervento motivato, può richiedere al              Presidente dell'Assemblea una mozione d'ordine o l'inversione dell'ordine degli argomenti              posti all'ordine del giorno.

Art. 31 bis - Il Presidente dell'Assemblea ne valuta l'ammissibilità e la sottopone in votazione                   all'Assemblea con voto palese e secondo le modalità previste.

Art. 31 tris - La mozione d'ordine è ammissibile se la richiesta è pertinente all'argomento in corso di                   discussione o se la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, a parere del Presidente                   dell'Assemblea, è conducente alla proficuità e all'importanza dei lavori.

Art. 31 quater - In caso di votazione favorevole, il Presidente dell'Assemblea dispone di conseguenza.




Art. 32 - Ogni Socio presente o per delega, o più Soci presenti o per delega, fra le varie ed eventuali o              sull'argomento posto all'ordine del giorno, possono presentare regolari mozioni, che il              Presidente dell'Assemblea mette in votazione, a seconda dei casi: se si riferisce ad              argomento posto all'ordine del giorno, la mozione viene messa in votazione prima di quella              conclusiva; se non è pertinente con l'ordine del giorno, la mozione viene votata fra le varie e              le eventuali.




Art. 33 - Ogni componente dell'Assemblea ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la verifica del              numero legale. In tale caso, il Presidente dell'Assemblea dispone che la Commissione Verifica              dei Poteri proceda ad appello nominale e determini il numero dei presenti e per delega.




Art. 34 - Qualora dall'appello nominale risulti un numero inferiore del cinquanta per cento più uno dei              Soci presenti o per delega, di cui all'appello nominale in seconda convocazione, il Presidente              dell'Assemblea dichiara conclusi i lavori.




Art. 35 - Esaurite le relazioni ufficiali, gli interventi da parte dei Soci, il Presidente dell'Assemblea              concede la parola al Presidente Nazionale dell'A.D.A, che ne ha facoltà istituzionale, per              eventuale diritto di replica.




Art. 36 - Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione, quindi, secondo le modalità previste              dall'ordine del giorno e dal regolamento, le diverse relazioni e le eventuali mozioni.




Art. 37 - Il voto palese di assenso viene esercitato dal Socio presente, o per delega, alzando              l'eventuale cartoncino verde ricevuto dalla Commissione di Verifica dei Poteri. Il voto              contrario viene manifestato con le stesse modalità, ma con un cartoncino rosso. Il voto di              astensione, sempre con le stesse modalità, con il cartoncino giallo. A giudizio e su richiesta              dell'Assemblea dei Soci, per i casi consentiti, il Presidente dell'Assemblea può disporre la              votazione per alzata di mano.




Art. 38 - Il voto segreto, specificamente previsto dalle norme statutarie, o nei casi in cui l'Assemblea a              maggioranza decida in tale senso, viene espresso a mezzo di apposita scheda elettorale              firmata dalla Commissione Verifica dei Poteri, nel seggio elettorale all'uopo predisposto.

Art. 38 bis - In tal caso la Commissione Elettorale, dopo lo scrutinio, redige regolare verbale con gli                   esiti




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