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VOTAZIONI A MEZZO REFERENDUM








Art. 39 - Per quanto concerne il voto a mezzo referendum la Segreteria Generale predispone una              scheda elettorale, indicando a mezzo apposita dicitura a stampa l'argomento per cui si è              chiamati a deliberare.




Art. 40 - La scheda, appositamente delineata dalla Segreteria Generale, è composta da due parti              staccabili fra loro: la prima, che è quella da inviare al Socio, deve essere timbrata e firmata              dalla Segreteria Generale e da due Componenti la CEN (Commissione Elettorale Nazionale),              in soluzione di continuità, e deve contenere esclusivamente l'argomento per cui viene              richiesto il voto: in caso di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali conterrà,              separatamente, le liste con apposito riquadro per il voto che sarà contrassegnato dalla X; in              caso di altro argomento, l'espressione elettorale NO o SI, a fianco della dicitura che definisce              l'oggetto del voto; la seconda, staccabile e numerata progressivamente, che funge da              tagliando di controllo, nella quale vengono inseriti i dati dell'elettore e archiviata in apposito              registro, lo spazio per la firma dei due componenti la CEN e del Segretario/a Generale.




Art. 41 - La busta per il voto a mezzo referendum, da inviare al Socio a mezzo raccomandata, in caso              di elezioni a cariche sociali, contiene:

  a) gli elenchi dei candidati, con liste separate e riproducenti l'indicazione del "candidato Presidente"       che costituisce il titolo distintivo della lista;
  b) i curricula vitae dei candidati relativi all'attività professionale svolta, alle cariche sociali già       ricoperte, all'attività svolta nella società civile, eventuali riconoscimenti;
  c) scheda elettorale per il voto, con le indicazioni delle diverse liste contrassegnate dal nome e       cognome del candidato a Presidente e uno spazio idoneo a barrarlo per l'indicazione del voto;
  d) una prima busta con la dicitura "contiene espressione di voto", nella quale l'elettore, dopo aver       votato, inserisce la scheda elettorale, e la invia senza apporre il mittente, con altra busta all'uopo       predisposta dalla Segreteria Generale;
  e) una seconda busta, di dimensioni più grandi della prima, con impresso a mezzo stampa l'esatto       indirizzo del seggio elettorale, in cui l'elettore inserisce la prima busta, di cui al punto precedente,       dopo aver votato;
  f) copia del Regolamento, nella parte di pertinenza, elettorale e dello Statuto;
  g) lettera di convocazione elettorale a mezzo referendum, a firma del Presidente Nazionale, con la       quale vengono sintetizzate le modalità di voto, i tempi e le scadenze ultime per la ricezione del       voto.

Art. 41 bis - In caso di voto a mezzo referendum per argomenti che non siano le elezioni per il rinnovo                   delle cariche sociali, si intendono le stesse norme esposte nell'art. 41 del regolamento,                   dalla lettera a) alla lettera g), con la sola eccezione che il voto può essere segreto o                   palese. Tale aspetto procedurale, secondo l'argomento e le norme statutarie, è deliberato                   dalla Giunta Esecutiva.

Art. 41 tris - Le Assemblee Regionali dei Soci, in occasione delle loro riunioni, e per qualsiasi                   riferimento, si uniformano ai Regolamenti Nazionali dell'Associazione.




Art. 42 - In occasione dello svolgimento elettorale, almeno 120 giorni prima delle scadenze, e              comunque non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento, la Giunta Esecutiva              dell'Associazione, in apposita riunione, tramite la Segreteria Generale dispone l'informazione,              per le vie brevi, a tutti i Soci, in ordine alle norme statutarie e di regolamento relative alle              elezioni.




Art. 43 - Contestualmente i Presidenti Regionali sono avvisati a mezzo raccomandata a.r., con l'invio              dell'identico materiale inviato ai Soci.




Art. 44 - Entro, e non oltre, il 31 ottobre dello stesso anno, i Presidenti Regionali convocano le              Assemblee Regionali per esaminare ogni aspetto elettorale e, in tale circostanza, designano              eventuali candidati alle cariche di Revisori dei Conti e di Probiviri.




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