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COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE




Art. 49 - Contestualmente al proprio insediamento, il Consiglio delle regioni (CDR) nomina, al proprio              interno, numero sei membri che, aggiunti al Coordinatore di tale organismo, costituiscono la              Commissione Elettorale Nazionale (CEN).

Art. 50 - Per tale nomina, il CDR, elegge i componenti della CEN secondo la seguente ripartizione              territoriale: nr. due membri per l'Italia Settentrionale;
             nr. due membri per l'Italia Centrale;
             nr. due membri per l'Italia Meridionale e Insulare.

Art. 51 - L'elezione avviene a scrutinio segreto, utilizzando gli stessi scrutinatori di cui all'elezione del              coordinatore delle regioni.

Art. 52 - Ogni elettore esprime, in apposita scheda predisposta dalla Segreteria Generale, da uno a un              massimo di sei voti, per quanti sono i seggi disponibili.

Art. 53 - A parità di voti, è eletto il candidato più anziano di Associazione.

Art. 54 - Il verbale elettorale è redatto dal Segretario del Consiglio, il quale è ineleggibile a tale carica.

Art. 55 - La Commissione elettorale nazionale (CEN) si riunisce, su apposita convocazione, nel luogo,              nel giorno e nell'ora, definiti dal Coordinatore del CDR, ovvero nel seggio elettorale              predefinito.

Art. 56 - In generale, la CEN, esamina l'elenco dei Soci aventi diritto al voto e definisce i "quorum";              procede, anche in presenza di un notaio, allo spoglio delle schede elettorali secondo i criteri              definiti dallo Statuto; esamina la documentazione relativa alla presentazione delle liste e ne              dichiara l'ammissibilità o l'inammissibilità; definisce i risultati elettorali e ne dà comunicazione              alla Segreteria Generale; proclama gli eletti alle cariche nazionali, di cui al voto referendario.




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