-  Natività della Beata Vergine     


 INDIETRO

TITOLO IIº
DEI SOCI




Art. 3 - Composizione

3.1 - Dell'Associazione Direttori Albergo possono far parte: i direttori di albergo, di motels, di centri         vacanze, di villaggi turistici, i Commissari di bordo. Possono, altresì, essere ammessi quei         soggetti, le cui funzioni professionali siano assimilabili alle funzioni direttive e che abbiano la         responsabilità di conduzione, parziale o totale, di strutture ricettive, o che per motivi culturali e         professionali abbiano interesse a partecipare all'attività associativa e le cui esperienze possono         essere utilizzate a vantaggiodell'A.D.A.




Art. 4 - Ammissibilità e cessazione del rapporto associativo

4.1 - La valutazione sull'ammissibilità del candidato è di competenza del Comitato Direttivo Regionale         del territorio dove, all'atto della presentazione della domanda, il candidato presta la sua opera         professionale. Le procedure di ammissione sono demandate al Regolamento.

4.2 - La qualifica di Socio si perde:

  a) per dimissioni inviate a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;
  b) per radiazione deliberata dalla Giunta Esecutiva, sentito il parere vincolante del Collegio dei       Probiviri;
  c) per mancato pagamento della quota associativa, fatti salvi i diritti di recupero da parte       dell'Associazione.

Le preventive contestazioni dei provvedimenti previsti dalla lettera b) sono disciplinate dal Regolamento.




Art. 5 - Categorie dei Soci

5.1 - L'Associazione Direttori Albergo è strutturata secondo le seguenti categorie di Soci:

  a) Soci Effettivi;
  b) Soci Pensionati;
  c) Soci Benemeriti;
  d) Soci Onorari;
  e) Soci Aspiranti.

Il regolamento di attuazione fissa le declaratorie delle suddette categorie. Il diritto di elettorato, attivo e passivo, è prerogativa delle solo categorie a), b), c). Restano esclusi da tale facoltà i Soci Onorari e i Soci Aspiranti.




Art. 6 - Quota sociale

6.1 - Tutti i Soci, ad esclusione di quelli Onorari, sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua,         fissata su proposta della Giunta Esecutiva e approvata, con il 50% + 1 dei voti degli aventi         diritto, dal Consiglio delle Regioni.

6.2 - Il Consiglio delle Regioni, su proposta della Giunta Esecutiva, sentito il parere degli Associati,         determina le ripartizioni territoriali di competenza.

6.3 - I nuovi iscritti sono tenuti al pagamento di una tassa di ammissione, il cui importo, su proposta         della Giunta Esecutiva, è deliberato dal Consiglio delle Regioni.

6.4 - La quota annuale e la tassa di ammissione devono essere pagate per intero. Tuttavia per i Soci         che vengono ammessi nel 2° semestre, la sola quota sociale viene ridotta del 50%.

6.5 - Il pagamento della quota sociale deve avvenire perentoriamente entro il 28 febbraio di ogni         anno, e s'intende anticipata per l'esercizio sociale in corso. Sono tenuti al pagamento della quota         sociale anche i Soci dimissionari che non abbiano, perentoriamente, rassegnato le proprie         dimissioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente, giusto l'art. 4.2 del presente Statuto.




Copyright 2005 - Webmaster Triumtec Internet & Software Company