|
Art. 3 - Composizione
3.1 - Dell'Associazione Direttori Albergo possono far
parte: i direttori di albergo, di motels, di centri
vacanze,
di villaggi turistici, i Commissari di bordo.
Possono, altresì, essere ammessi quei
soggetti,
le cui funzioni professionali siano assimilabili alle
funzioni direttive e che abbiano la
responsabilità
di conduzione, parziale o totale, di strutture ricettive,
o che per motivi culturali e
professionali
abbiano interesse a partecipare all'attività associativa
e le cui esperienze possono
essere
utilizzate a vantaggiodell'A.D.A.
Art. 4 - Ammissibilità e cessazione del
rapporto associativo
4.1 - La valutazione sull'ammissibilità del candidato è
di competenza del Comitato Direttivo Regionale
del
territorio dove, all'atto della presentazione della
domanda, il candidato presta la sua opera
professionale.
Le procedure di ammissione sono demandate al Regolamento.
4.2 - La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni inviate a mezzo raccomandata
a.r. entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;
b) per radiazione deliberata dalla Giunta
Esecutiva, sentito il parere vincolante del Collegio dei
Probiviri;
c) per mancato pagamento della quota
associativa, fatti salvi i diritti di recupero da parte
dell'Associazione.
Le preventive contestazioni dei provvedimenti previsti
dalla lettera b) sono disciplinate dal Regolamento.
Art. 5 - Categorie dei Soci
5.1 - L'Associazione Direttori Albergo è strutturata
secondo le seguenti categorie di Soci:
a) Soci Effettivi;
b) Soci Pensionati;
c) Soci Benemeriti;
d) Soci Onorari;
e) Soci Aspiranti.
Il regolamento di attuazione fissa le declaratorie delle
suddette categorie. Il diritto di elettorato, attivo e
passivo, è prerogativa delle solo categorie a), b), c).
Restano esclusi da tale facoltà i Soci Onorari e i Soci
Aspiranti.
Art. 6 - Quota sociale
6.1 - Tutti i Soci, ad esclusione di quelli Onorari, sono
tenuti al pagamento di una quota sociale annua,
fissata su
proposta della Giunta Esecutiva e approvata, con il 50% +
1 dei voti degli aventi
diritto,
dal Consiglio delle Regioni.
6.2 - Il Consiglio delle Regioni, su proposta della Giunta
Esecutiva, sentito il parere degli Associati,
determina le
ripartizioni territoriali di competenza.
6.3 - I nuovi iscritti sono tenuti al pagamento di una
tassa di ammissione, il cui importo, su proposta
della
Giunta Esecutiva, è deliberato dal Consiglio delle
Regioni.
6.4 - La quota annuale e la tassa di ammissione devono
essere pagate per intero. Tuttavia per i Soci
che vengono
ammessi nel 2° semestre, la sola quota sociale viene
ridotta del 50%.
6.5 - Il pagamento della quota sociale deve avvenire
perentoriamente entro il 28 febbraio di ogni
anno, e
s'intende anticipata per l'esercizio sociale in corso.
Sono tenuti al pagamento della quota
sociale anche i
Soci dimissionari che non abbiano, perentoriamente,
rassegnato le proprie
dimissioni
entro il 31 dicembre dell'anno precedente, giusto l'art.
4.2 del presente Statuto.
|
|
|