-  Natività della Beata Vergine     


 INDIETRO

TITOLO IIIº
DEGLI ORGANI SOCIALI




Art. 7 - Organi dell'Associazione

  a) l'Assemblea Nazionale dei Soci;
  b) le Assemblee Generali dei Soci;
  c) il Presidente ed i Vice Presidenti Nazionali;
  d) la Giunta Esecutiva;
  e) il Consiglio delle Regioni;
  f) la Commissione Elettorale Nazionale;
  g) la Segreteria Nazionale;
  h) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  i) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
  l) i Presidenti Regionali;
  m) i Comitati Direttivi Regionali;
  n) i Revisori dei Conti Regionali;

Altre norme statutarie, e di regolamento, fissano il funzionamento di tali organismi.




Art. 8 - Ordinamento dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale (Nazionale) è costituita da tutti i Soci aventi diritto. Adotta le sue deliberazioni in base a votazione personale, o per delega, nel luogo, nell'ora, nel giorno stabiliti, o a mezzo di referendum.

8.1 - L'Assemblea Generale (Nazionale) è Ordinaria e Straordinaria.

8.2 - L'Assemblea Ordinaria viene convocata una volta all'anno, entro cinque mesi dalla chiusura         dell'esercizio sociale per l'assolvimento dei compiti istituzionali, e tutte le volte che lo ritenga         necessario la Giunta Esecutiva, il Consiglio delle Regioni, o ne faccia richiesta motivata almeno         1/5 dei Soci aventi diritto al voto. Su proposta del Presidente Nazionale e con voto favorevole         maggioritario del Consiglio delle Regioni, il termine di convocazione dell'Assemblea Ordinaria per         i compiti istituzionali, può essere spostato a sei mesi.

8.3 - L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente Nazionale o su richiesta del Consiglio         delle Regioni con propria decisione, a maggioranza in prima convocazione e con due quinti degli         aventi diritto in seconda convocazione.




Art. 9 - Diritto di voto

9.1 - Il diritto di voto è riservato a tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa al 28         febbraio di ogni anno.

9.2 - Ai Soci Onorari, che sono esclusi da tale facoltà, può essere richiesto un voto consultivo.

9.3 - Il voto può essere per alzata di mano con modalità stabilite dal Regolamento, o a scrutinio         segreto. Per le elezioni alle cariche sociali, per votazioni che riguardano le singole persone e per         gli aspetti precisati dal Regolamento, la votazione è a scrutinio segreto.

9.4 - E' facoltà del singolo Socio, avente diritto al voto, di fare richiesta, prima di ogni votazione, di         appello nominale; in particolar modo per aspetti di natura economica e patrimoniale.




Art. 10 - Convocazione delle Assemblee

10.1 - Alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci provvede il Presidente Nazionale. Le           Assemblee Regionali sono convocate dai Presidenti Regionali. In entrambi i casi, la           convocazione deve essere spedita almeno trenta giorni prima e dovrà contenere l'ordine del           giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione.

10.2 - In caso di referendum le schede contenenti l'ordine del giorno, con l'indicazione degli argomenti           per i quali si chiede di deliberare, dovranno essere spedite ai Soci, in ordine alfabetico, a mezzo           raccomandata, entro le 48 ore dalla data di convocazione, tutte nello stesso giorno.

10.3 - Ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali, che deve essere segreto, il voto per referendum           può essere anche palese.

10.4 - Il giorno di chiusura della votazione per referendum è il 30° dalla data di spedizione, e fa fede           la data del timbro postale. Per l'apertura delle buste si attenderà 10 giorni, e avverrà in           presenza della Commissione Elettorale Nazionale nella sede prevista, sia essa la Sede Legale,           sia essa la sede di un Notaio, nel periodo intercorrente fra l'undicesimo e il quindicesimo giorno,           in una unica soluzione.

10.5 - Le Assemblee possono svolgersi in luogo diverso dalla Sede Legale, anche al di fuori dei confini           nazionali con delibera, a maggioranza qualificata, del Consiglio delle Regioni che ha           competenza in tal senso.




Art. 11 - Validità delle Assemblee

11.1 - L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti, o           per delega, almeno un terzo dei Soci; e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei           Soci presenti o per delega.
11.2 - L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando siano presenti, o rappresentati per           delega, la metà più uno degli aventi diritto al voto.(vedi art. 9.1)
11.3 - Ogni Socio può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, su apposito modello timbrato e           firmato dalla Segreteria Generale, da altro Socio avente diritto al voto. Tale facoltà è esclusa           nei casi di votazione per referendum.
11.4 - Ogni Socio non può cumulare più di due deleghe.




Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea

12.1 - Ogni Assemblea elegge, a maggioranza dei voti presenti o per delega, il proprio Presidente, e           sino a cinque scrutinatori effettivi, e due supplenti, che costituiscono la Commissione di Verifica           dei Poteri.

12.2 - Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea, il quale, per la registrazione, può far uso di           adeguati mezzi tecnologici.

12.3 - Entro trenta giorni dall'Assemblea, il Segretario provvede a redigere il verbale, che sarà           sottoscritto, per le vie brevi, dal Presidente dell'Assemblea e dalla Commissione di Verifica dei           Poteri e sarà trasmesso per gli atti di propria competenza alla Segreteria Generale.

12.4 - Sono ineleggibili a tali cariche i Soci che rivestono cariche sociali a qualsiasi livello.

12.5 - Nelle Assemblee Regionali il numero degli scrutinatori è fissato in numero di tre e svolgono,           anch'essi, il ruolo di Commissione Elettorale e di Verifica dei Poteri.




Art. 13 - Deliberazioni delle Assemblee

13.1 - Le Assemblee deliberano validamente con voto della maggioranza, semplice o qualificata, dei           Soci aventi diritto al voto, a seconda che si tratti di Assemblea Ordinaria o Assemblea           Straordinaria.

13.2 - Le Assemblee Ordinarie possono deliberare a maggioranza semplice, salvo che non sia           espressamente richiesta la votazione a maggioranza qualificata.

          Le Assemblee Straordinarie deliberano sempre a maggioranza qualificata.
          Per maggioranza semplice s'intende la metà dei voti più uno degli aventi diritto al voto, presenti           o per delega, risultanti dall'appello nominale preliminare e che hanno determinato il quorum.
          Per maggioranza qualificata s'intende il totale dei voti pari a tre quinti dei Soci presenti, o per           delega, risultanti dall'appello nominale preliminare e che hanno determinato il quorum.

13.3 - Ai fini della determinazione del "quorum", gli astenuti sono da considerare nel conteggio.

13.4 - Alle Assemblee possono partecipare esclusivamente i Soci dell'Associazione.




Art. 14 - Competenze delle Assemblee

14.1 - Spetta alla Assemblea Generale Ordinaria (Nazionale):

  a) valutare la relazione della Giunta Esecutiva sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno       precedente;
  b) determinare le linee generali dell'Associazione in conformità agli scopi statutari e in relazione alle       proposte del Consiglio delle Regioni, della Giunta Esecutiva, o dei singoli Soci iscritti a parlare;
  c) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  d) valutare, e deliberare, eventuali ricorsi avversi su presunte irregolarità in occasione dell'elezioni       degli organismi nazionali.

14.2 - Spetta alla Assemblea Regionale dei Soci:

  a) determinare indirizzi e linee di programma da sottoporre al Consiglio delle Regioni;
  b) esaminare, in apposite riunioni, il bilancio preventivo e consuntivo generale dell'Associazione ed       esprimere il proprio parere al Consiglio delle Regioni;
  c) approvare il rendiconto delle entrate e delle uscite della propria regione;
  d) eleggere i propri organi regionali;
  e) designare delegati provinciali per lo sviluppo associativo;
  f) designare propri candidati per le elezioni nazionali di Revisori dei Conti e di Probiviri.




Art. 15 - Della Giunta Esecutiva

15.1 - La Giunta Esecutiva si compone di sette Soci, eletti ogni quattro anni, a mezzo referendum,          secondo le modalità del Regolamento Generale dell'Associazione. Essa è così composta:

  · Un Presidente Nazionale;
  · Tre Vice-Presidenti Nazionali di cui uno "Vicario";
  · Un Amministratore;
  · Due Consiglieri.

15.2 - Alla Giunta Esecutiva spettano tutte le facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel          perseguimento delle finalità istituzionali, e in conformità alle norme statutarie e di regolamento;          alle indicazioni di programma approvate dall'Assemblea Generale dei Soci. Provvede inoltre:

  a) nell'ambito delle linee politiche generali dell'Associazione a determinare, con apposita delibera, i       poteri e i limiti dell'Amministratore;
  b) a predisporre la relazione morale e finanziaria, nonché il bilancio preventivo e consuntivo da       sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;
  c) a designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli organismi nazionali in cui tale       rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;
  d) a costituire commissioni tecniche, temporanee o permanenti, per l'esame di particolari problemi,       nominandone i rispettivi componenti e determinandone i relativi poteri; e) a deliberare sulle       eventuali azioni giudiziarie, attive e passive;
  f) a garantire, anche per mezzo di propri organi, o di consulenti esterni, servizi di carattere legale,       tecnico, economico, finanziario, sindacale, previdenziale e di formazione professionale;
  g) ad attuare quanto altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
  h) a deliberare, secondo le norme statutarie e le modalità regolamentari, i periodi entro i quali       debbano essere svolte le elezioni, sia regionali, sia nazionali.

15.3 - I Soci eletti alla carica di Presidente, di Vice-Presidente, non possono essere eletti per più di due          mandati consecutivi. Sono rieleggibili a queste cariche dopo la interruzione di un mandato, ma          sono eleggibili ad altre cariche.

15.4 - In caso di dimissioni di uno, o più componenti la Giunta Esecutiva, Vice-Presidenti compresi, il          Presidente ha facoltà di cooptare uno o più soci effettivi purché non ricoprano già altre cariche          sociali

15.5 - In caso di indisponibilità provvisoria del Presidente, e sino a un massimo di 120 giorni, lo stesso          viene sostituito dal Vice-Presidente "Vicario". In caso di indisponibilità definitiva si procede,          secondo le modalità regolamentari, a nuove elezioni della intera Giunta e il Vice-Presidente          "Vicario" e l'attuale Giunta restano in carica per gli adempimenti istituzionali e l'ordinaria          amministrazione.

15.6 - Nei 120 giorni che precedono le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, La Giunta Esecutiva          può adottare solo provvedimenti di ordinaria amministrazione e quelli relativi agli adempimenti          di tipo istituzionale.

15.7 - Alle cariche di Presidente, Vice-Presidente, componenti della Giunta Esecutiva, sono ineleggibili          quei Soci che abbiano già assunto cariche sociali territoriali.

15.8 - Le riunioni della Giunta Esecutiva sono riservate. Alle stesse possono partecipare i componenti          di tale organismo, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Coordinatore          del Consiglio delle Regioni, senza diritto di voto, e di intervento, che è riservato, invece, per i          suoi compiti istituzionali, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

15.9 - Le sedute sono verbalizzate, in apposito libro vidimato e timbrato, dalla Segreteria Generale          dell'Associazione.




Art. 16 - Del Consiglio delle Regioni

16.1 - Il Consiglio delle Regioni è costituito dai Presidenti Regionali in carica eletti ogni quattro anni a          mezzo di apposite Assemblee Regionali, secondo le modalità previste dal Regolamento.Tale          organismo ha carattere propositivo e di controllo. Tuttavia, nel corso del mandato, su proposta          motivata del Presidente Regionale "in carica" la regione ha facoltà di sostituire          permanentemente, in seno al Consiglio, il proprio rappresentante istituzionale con altro Socio,          eletto in apposita seduta dell'Assemblea Regionale dei Soci. Nel caso in cui tale delegato, per          qualsiasi ragione, sia oggettivamente impedito, verrà riproposta nuova designazione con le          modalità del comma precedente.

16.2 - Il Consiglio delle Regioni elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, un coordinatore, un          vice-coordinatore e un segretario.

16.3 - Al Consiglio delle Regioni compete:

  a) di predisporre la relazione sulla propria attività da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;
  b) la trasmissione al Presidente Nazionale di ogni delibera approvata, sia per propria determinazione,       sia che si tratti di richiesta delle regioni;
  c) l'approvazione, a maggioranza del 50 più uno per cento degli aventi diritto, delle quote sociali e       delle sue ripartizioni, su proposta motivata da parte della Giunta Esecutiva;
  d) l'esame e le delibere su problemi di categoria, sia pure in armonia con gli indirizzi fissati dalle       Assemblee dei Soci (Regionali e Nazionali);
  e) la facoltà di promuovere la sfiducia costruttiva nei confronti della Giunta Esecutiva e sottoporla       all'Assemblea Generale dei Soci, motivandola, nel qual caso il Presidente in carica dovrà essere       preventivamente ascoltato in ordine alle ragioni che hanno determinato la richiesta di promuovere       la "sfiducia costruttiva";
  f) di esaminare le eventuali proposte per il cambio della Sede Legale;
  g) la nomina, al proprio interno, secondo le modalità regolamentari, di numero 6 membri, che       aggiunti al Coordinatore del Consiglio, costituiscono la Commissione Elettorale Nazionale (CEN), i       occasione delle elezioni del rinnovo delle cariche sociali e in relazione a tutti i momenti istituzionali       in cui sia previsto il voto per referendum;
  h) il parere e l'esame del bilancio consuntivo, e preventivo, da sottoporre alla valutazione       dell'Assemblea Generale dei Soci;
  i) la nomina, secondo le modalità previste, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei       Probiviri;
  l) su proposta della Giunta Esecutiva, la nomina delle cariche sociali del Centro Studi Manageriali e       del Comitato Scientifico;
  m) l'esame informale dei risultati delle società partecipate inserendo i risultati e le osservazioni nella       propria relazione all'Assemblea Generale dei Soci;
  n) l'autonoma convocazione, almeno due volte all'anno, per i compiti istituzionali e tutte le volte che il       Coordinatore lo ritenga o almeno un quinto degli aventi diritto ne faccia motivata richiesta.

16.4 - Il Presidente Nazionale e i Componenti la Giunta Esecutiva, preventivamente e formalmente          informati entro i termini di regolare convocazione, hanno diritto di partecipare, senza diritto di          voto, alle riunioni del Consiglio delle Regioni.

16.5 - Le spese di funzionamento del Consiglio delle Regioni, nell'ambito del bilancio annuale          dell'Associazione, sono a carico delle singole e rispettive regioni.

16.6 - Le riunioni del Consiglio delle Regioni sono riservate ai propri membri e ai soggetti          espressamente previsti. Possono assistere, senza diritto di parola e di voto, i Soci che ne          facciano richiesta, anche seduta stante, previa identificazione dei medesimi da parte del          Coordinatore del Consiglio.




Art. 17 - Del Presidente Nazionale

17.1 - Il Presidente Nazionale:

  a) presiede la Giunta Esecutiva;
  b) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, e in giudizio, e la firma sociale;
  c) provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio delle Regioni       e della stessa Giunta Esecutiva, nei modi e nei termini da tali organismi fissati;
  d) ha la responsabilità, in solido, con l'Amministratore della gestione economica e finanziaria       dell'Associazione;
  e) ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio delle Regioni e, ove ritenuto, nelle riunioni       regionali anche delegando un membro della Giunta Esecutiva.
  f) determina, secondo le norme statutarie, e regolamentari, il periodo di elezione e provvede ad       informare i Soci;
  g) provvede a convocare l'Assemblea Generale dei Soci e la Giunta Esecutiva, per i compiti statutari       e gli adempimenti istituzionali;
  h) indice, e firma la convocazione, dei referendum;
  i) se ritenuto, conferisce deleghe ai Vice-Presidenti e ai membri della Giunta, fissandone, con       apposita delibera presidenziale, i poteri e i limiti, con relativa facoltà di revoca in qualsiasi       momento, sia pure con provvedimento motivato;
  l) ratifica le ammissioni di nuovi Soci e firma gli atti relativi e il diploma di appartenenza       all'Associazione;
  m) provvede a ratificare i provvedimenti di decadenza, o di radiazione dall'Associazione, secondo le       modalità statutarie e i regolamenti, e ne firma gli atti.

17.2 - In caso di temporaneo impedimento, nei termini fissati dalle norme statutarie, lo sostituisce          nelle funzioni il Vice-Presidente "Vicario".




Art. 18 - Dei Vice-Presidenti Nazionali

18.1 - I Vice-Presidenti coadiuvano, in relazione alle deleghe ricevute, il Presidente nell'espletamento          delle sue funzioni.

18.2 - Le deleghe sono conferite, o revocate, secondo le modalità statutarie.




Art. 19 - Della Commissione Elettorale Nazionale (CEN)

19.1 - La Commissione Elettorale Nazionale (CEN), designata secondo le modalità del presente          Statuto, e resa operativa secondo il Regolamento dell'Associazione, quando previsto, assume la          funzione di "Commissione di Verifica dei Poteri", e i suoi componenti quella di "scrutinatori" nel          seggio elettorale.

19.2 - Ad essa compete di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, nei casi previsti          e di espletare ogni e qualsiasi formalità prevista dalle norme statutarie e dai regolamenti          dell'Associazione.

19.3 - Essa è presieduta dal Coordinatore del Consiglio delle Regioni. Nomina, autonomamente, un          Vice-Presidente e un Segretario.




Art. 20 - Della Segreteria Generale

20.1 - Alla Segreteria Generale competono le funzioni di coordinamento organizzativo, amministrativo,          limitatamente alle responsabilità istituzionali e agli aspetti burocratici e di funzionamento degli          uffici, sia centrali che periferici. Ad essa compete di garantire l'uso di dati riservati e personali          secondo le vigenti norme di Legge (privacy) e la responsabilità del corretto e buon          funzionamento dell'attività centrale in ordine agli uffici.

20.2 - In particolare, a solo titolo esemplificativo, e non esaustivo, vengono elencate alcune funzioni:

  a) coordina e intrattiene relazioni con i Segretari regionali, per i compiti che sono propri e li assiste       nell'espletamento delle operazioni procedurali;
  b) cura le registrazioni contabili, in entrata e in uscita, le anagrafiche relative ai Soci e i loro       cambiamenti di indirizzo, anche con l'ausilio dei mezzi informatici;
  c) coordina l'attività organizzativa, logistica e contabile, in occasione dell'Assemblea Generale dei       Soci;
  d) su disposizione del Presidente Nazionale definisce gli ordini del giorno delle riunioni di Giunta, di       Assemblea Generale dei Soci, e segue il loro iter formale nei termini fissati dalle norme statutarie       e di Regolamento;
  e) cura la compilazione, la tenuta e la conservazione dei libri sociali secondo le disposizioni di Legge       e di regolamento dell'Associazione;
  f) per conto del Presidente Nazionale mantiene rapporti funzionali con i Presidenti Regionali;
  g) su incarico del Coordinatore del Consiglio delle Regioni formula gli ordini del giorno per le       convocazioni, e per ogni altro compito istituzionale, del predetto Consiglio, seguendone il regolare       e corretto iter informativo;
  h) redige i verbali della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei       Probiviri;
  i) provvede alle convocazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, su       incarico e a firma dei Presidenti dei rispettivi organismi;
  l) assiste il Collegio dei Revisori dei Conti in occasione delle loro visite ispettive;
  m) su incarico dell'Amministratore, provvede nei termini e nei modi da questi fissati, ai solleciti di       pagamento delle quote sociali;
  n) provvede alla stesura di rapporti periodici per il Presidente Nazionale;
  o) definisce le pratiche di ammissione, ne controlla il corretto iter statuale e amministrativo e       predispone le operazioni di ratifica di ammissione a cura del Presidente Nazionale.




Art. 21 - Del Collegio dei Probiviri

21.1 - Il Collegio dei Probiviri, presieduto dal Socio primo eletto per tale organismo, è composto da tre          titolari e due supplenti.

21.2 - Esso dura in carica quattro anni ed è designato, secondo le norme statutarie e il regolamento,          dal Consiglio delle Regioni.

21.3 - Il Collegio dei Probiviri viene eletto nella seduta di insediamento del Consiglio delle Regioni che,          in tale occasione, è presieduta dal Presidente dell'A.D.A. Relaziona all'Assemblea Generale.

21.4 - Al Collegio dei Probiviri compete:

  a) di costituire un Giurì D'onore che, in prima istanza, possa ricomporre le eventuali controversie che       dovessero insorgere fra i Soci: esso è composto da tre membri dell'Associazione, che abbiano       almeno dieci anni di anzianità associativa ed è presieduto dal più anziano in età anagrafica;
  b) di pronunciarsi in merito alla radiazione dei Soci e alle eventuali opposizioni degli stessi; di       esprimere il proprio parere motivato sull'eventuale rifiuto di ammissione di un candidato o di       reiscrizione di ex-Socio;
  c) di vigilare sull'applicazione e l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e, ove richiesto,       esprimere il proprio parere su quesiti circa l'interpretazione delle norme medesime;
  d) di pronunciarsi, su richiesta del Presidente Nazionale o del Consiglio delle Regioni, su ogni altro       argomento che abbia attinenza con il buon nome dell'Associazione.

21.5 - Alle cariche di Probiviri sono ineleggibili coloro che nel corso delle tornate elettorali per il nuovo          quadriennio siano già stati eletti a cariche regionali.
21.6 - Per la rieleggibilità del Presidente del Collegio dei Probiviri vale quanto sancito dall'art. 15.3 del          presente Statuto

21.7 - In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di uno o più componenti del Collegio dei          Probiviri, sia titolari, sia supplenti, vengono sostituiti con delibera del Consiglio delle Regioni, in          apposita seduta, secondo le modalità di Regolamento.




Art. 22 - Del Collegio dei Revisori dei Conti

22.1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, presieduto dal Socio primo eletto per tale organismo, è          composto da tre titolari e due supplenti.

22.2 - Esso dura in carica quattro anni ed è designato, secondo le norme statutarie e il regolamento,          dal Consiglio delle Regioni.

22.3 - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto nella seduta di insediamento del Consiglio delle          Regioni che, in tale occasione, è presieduto dal Presidente dell'A.D.A.

22.4 - Al Collegio dei Revisori dei Conti compete il controllo della gestione economica-finanziaria          dell'Associazione.

22.5 - Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà di intervento, senza diritto di voto,          alle riunioni della Giunta Esecutiva. In riferimento al suo compito istituzionale, egli può          intervenire con raccomandazioni che devono essere verbalizzate nell'apposito registro dei lavori          di Giunta ed informa il Collegio nella prima riunione utile.

22.6 - Il Collegio dei Revisori dei conti, a mezzo del suo Presidente, relaziona all'Assemblea Generale          dei Soci.

22.7 - Alle cariche di Revisori dei Conti non sono eleggibili coloro che nel corso delle tornate elettorali          per il nuovo quadriennio siano già stati eletti a cariche regionali.

22.8 - Per la rieleggibilità del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti vale quanto sancito dall'art.          15.3 del presente Statuto

22.9 - In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di uno o più componenti del Collegio dei          Revisori dei Conti, vengono sostituiti con delibera del Consiglio delle Regioni, in apposita seduta,          secondo le modalità di Regolamento.




Art. 23 - Degli Organismi Regionali

23.1 - In ciascuna regione ove si trovino almeno 10 Soci aventi diritto al voto, questi si organizzano in          organismo regionale autonomo, e i suoi componenti partecipano alla vita associativa nei modi e          nei termini fissati dal presente Statuto e dalle modalità di Regolamento.

23.2 - Nel caso in cui in una regione i Soci siano meno di dieci, il Consiglio delle Regioni, con propria          delibera motivata, dispone che siano aggregati ad una regione limitrofa.

23.3 - Con richiesta motivata la regione che, pur avendo un numero di Soci superiori a 10, non riesce          a svolgere attività sociali, può richiedere al Consiglio delle Regioni di essere aggregata ad altra.




Art. 24 - Organi della Regione

24.1 - Sono Organi della regione, e sono eletti almeno sessanta giorni prima delle elezioni, per          referendum, delle cariche sociali nazionali:

  a) l'Assemblea Regionale dei Soci;
  b) il Presidente Regionale;
  c) il Comitato Direttivo;
  d) il Revisore dei Conti.

24.2 - Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente ed è composto dal medesimo, dal Vice-          Presidente, che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo, dal Segretario, dal Tesoriere.

24.3 - Le cariche sociali durano quattro anni, salvo cessazione anticipata di una delle cariche per la          quale si deve procedere a nuove elezioni, secondo le modalità di regolamento.

24.4 - Nell'ambito delle proprie competenze territoriali, il Presidente Regionale ha la rappresentanza          dell'Associazione verso i terzi e in giudizio. Egli è componente di diritto del Consiglio delle          Regioni e dura in carica sino alla scadenza, o per dimissioni, o per mozione di sfiducia          costruttiva deliberata, a maggioranza qualificata, dall'Assemblea Regionale dei Soci. In tale          caso, entro sessanta giorni, il Vice-Presidente convoca nuove elezioni secondo le modalità          espresse nel Regolamento.

24.5 - Nell'ambito delle attività istituzionali, le regioni o l'organismo assimilabile, si avvale delle risorse          definite dal bilancio preventivo nazionale e da eventuali proprie autonome risorse. Queste          possono essere costituite da:

  a) da una quota parte dei contributi associativi pagati dai Soci della propria regione, nella misura       determinata dalla Giunta Esecutiva e ratificata, annualmente, dal Consiglio delle Regioni;
  b) dalle eccedenze delle gestioni annuali;
  c) dalle erogazioni straordinarie in favore delle attività regionali deliberate in autonomia       dall'Assemblea Generale dei Soci della regione;
  d) da eventuali lasciti o donazioni;
  e) da contributi ricevuti da enti o altri soggetti in occasioni di manifestazione a carattere locale e/o       nazionale.

24.6 - Il Comitato Direttivo determina, di volta in volta, le modalità di spesa e, annualmente, il          rendiconto di entrate e di uscite.

24.7 - I fondi sono depositati, a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere, presso istituto di          credito o ente assimilabile.

24.8 - Il Revisore dei Conti "regionale" provvede, almeno due volte all'anno, alla verifica dei libri          contabili, dei giustificativi di spesa e delle riversali di cassa.

24.9 - Entro il 31 gennaio di ogni anno, su convocazione scritta del Presidente Regionale, l'Assemblea          Generale dei Soci esamina il consuntivo dell'anno precedente e il preventivo provvedendovi con          opportuna delibera.




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