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Art. 7 - Organi dell'Associazione
a) l'Assemblea Nazionale dei Soci;
b) le Assemblee Generali dei Soci;
c) il Presidente ed i Vice Presidenti Nazionali;
d) la Giunta Esecutiva;
e) il Consiglio delle Regioni;
f) la Commissione Elettorale Nazionale;
g) la Segreteria Nazionale;
h) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
i) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
l) i Presidenti Regionali;
m) i Comitati Direttivi Regionali;
n) i Revisori dei Conti Regionali;
Altre norme statutarie, e di regolamento, fissano
il funzionamento di tali organismi.
Art. 8 - Ordinamento dell'Assemblea Generale
L'Assemblea Generale (Nazionale) è costituita da tutti i
Soci aventi diritto. Adotta le
sue deliberazioni in base a votazione personale, o per delega, nel
luogo, nell'ora,
nel giorno stabiliti, o a mezzo
di referendum.
8.1 - L'Assemblea Generale (Nazionale) è Ordinaria e
Straordinaria.
8.2 - L'Assemblea Ordinaria viene
convocata una volta all'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale per l'assolvimento dei compiti istituzionali, e
tutte le volte che lo ritenga
necessario
la Giunta Esecutiva, il Consiglio delle Regioni, o ne faccia
richiesta motivata almeno
1/5 dei Soci aventi diritto
al voto. Su proposta del Presidente Nazionale e con voto favorevole
maggioritario
del Consiglio delle Regioni, il
termine di convocazione dell'Assemblea Ordinaria per
i compiti
istituzionali, può essere spostato a sei mesi.
8.3 - L'Assemblea Straordinaria
viene convocata dal Presidente Nazionale o su richiesta del Consiglio delle
Regioni con propria decisione, a maggioranza in prima
convocazione e con due quinti degli
aventi diritto in
seconda convocazione.
Art. 9 - Diritto di voto
9.1 - Il diritto di voto è riservato a tutti i Soci in
regola con il versamento della quota associativa al 28
febbraio di ogni
anno.
9.2 - Ai Soci Onorari, che sono
esclusi da tale facoltà,
può essere richiesto un voto consultivo.
9.3 - Il voto può essere per alzata di mano con modalità
stabilite dal Regolamento, o a scrutinio
segreto. Per le
elezioni alle cariche sociali, per votazioni che
riguardano le singole persone e per
gli aspetti precisati
dal Regolamento, la votazione è a scrutinio segreto.
9.4 - E' facoltà del singolo Socio, avente diritto al
voto, di fare richiesta, prima di ogni votazione, di
appello
nominale; in particolar modo
per aspetti di natura economica e patrimoniale.
Art. 10 - Convocazione delle Assemblee
10.1 - Alla convocazione dell'Assemblea
Generale dei Soci provvede il Presidente Nazionale. Le Assemblee
Regionali sono convocate dai Presidenti Regionali.
In entrambi i casi, la
convocazione
deve essere spedita almeno trenta
giorni prima e dovrà contenere l'ordine del
giorno,
la data, l'ora, il luogo di riunione.
10.2 - In caso di referendum
le schede contenenti l'ordine del giorno, con l'indicazione degli
argomenti per
i quali si chiede di deliberare, dovranno essere
spedite ai Soci, in ordine alfabetico, a mezzo
raccomandata,
entro le 48 ore dalla data di
convocazione, tutte nello stesso giorno.
10.3 - Ad eccezione dell'elezione
delle cariche sociali, che deve essere segreto, il voto per referendum può essere
anche palese.
10.4 - Il giorno di chiusura
della votazione per referendum è il 30° dalla data di spedizione,
e fa fede
la
data del timbro postale. Per l'apertura delle buste si
attenderà 10 giorni, e avverrà in
presenza
della Commissione Elettorale Nazionale nella sede prevista,
sia essa la Sede Legale,
sia
essa la sede di un Notaio, nel periodo intercorrente fra
l'undicesimo e il quindicesimo giorno,
in
una unica soluzione.
10.5 - Le Assemblee possono svolgersi
in luogo diverso dalla Sede Legale, anche al di fuori dei confini nazionali
con delibera, a maggioranza qualificata, del Consiglio
delle Regioni che ha
competenza
in tal senso.
Art. 11 - Validità delle Assemblee
11.1 - L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in
prima convocazione quando siano presenti, o
per
delega, almeno un terzo dei Soci; e in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei
Soci
presenti o per delega.
11.2 - L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita
quando siano presenti, o rappresentati per
delega,
la metà più uno degli aventi diritto al voto.(vedi art. 9.1)
11.3 - Ogni Socio può farsi rappresentare a mezzo di
delega scritta, su apposito modello timbrato e
firmato
dalla Segreteria Generale, da altro Socio avente diritto al voto.
Tale facoltà è esclusa
nei
casi di votazione per referendum.
11.4 - Ogni Socio non può cumulare più di due deleghe.
Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea
12.1 - Ogni Assemblea elegge,
a maggioranza dei voti presenti o per delega, il proprio Presidente,
e sino
a cinque scrutinatori effettivi, e due supplenti, che
costituiscono la Commissione di Verifica
dei
Poteri.
12.2 - Il Presidente nomina il
Segretario dell'Assemblea, il quale, per la registrazione, può far uso di
adeguati
mezzi tecnologici.
12.3 - Entro trenta giorni dall'Assemblea,
il Segretario provvede a redigere il verbale, che sarà
sottoscritto,
per le vie brevi, dal Presidente dell'Assemblea e dalla
Commissione di Verifica dei
Poteri
e sarà trasmesso per gli atti di propria competenza alla Segreteria
Generale.
12.4 - Sono ineleggibili a tali cariche i Soci che
rivestono cariche sociali a qualsiasi livello.
12.5 - Nelle Assemblee Regionali
il numero degli scrutinatori è fissato in numero di tre e svolgono,
anch'essi,
il ruolo di Commissione Elettorale
e di Verifica dei Poteri.
Art. 13 - Deliberazioni delle Assemblee
13.1 - Le Assemblee deliberano
validamente con voto della maggioranza, semplice o qualificata, dei Soci
aventi diritto al voto, a seconda che si tratti di
Assemblea Ordinaria o Assemblea
Straordinaria.
13.2 - Le Assemblee Ordinarie
possono deliberare a maggioranza semplice, salvo che non sia espressamente
richiesta la votazione a maggioranza
qualificata.
Le Assemblee Straordinarie deliberano sempre a maggioranza
qualificata.
Per maggioranza semplice s'intende
la metà dei voti più uno degli aventi diritto al voto, presenti
o
per delega, risultanti dall'appello nominale preliminare e che hanno
determinato il quorum.
Per maggioranza qualificata s'intende il totale dei voti
pari a tre quinti dei Soci presenti, o per
delega,
risultanti dall'appello nominale preliminare e che hanno
determinato il quorum.
13.3 - Ai fini della determinazione
del "quorum", gli
astenuti sono da considerare
nel conteggio.
13.4 - Alle Assemblee possono partecipare esclusivamente i
Soci dell'Associazione.
Art. 14 - Competenze delle Assemblee
14.1 - Spetta alla Assemblea Generale Ordinaria (Nazionale):
a) valutare la relazione della Giunta
Esecutiva sull'attività svolta dall'Associazione
nell'anno
precedente;
b) determinare le linee generali
dell'Associazione in conformità agli scopi statutari e in
relazione alle
proposte
del Consiglio delle Regioni,
della Giunta Esecutiva, o dei singoli Soci iscritti a parlare;
c) approvare il bilancio consuntivo e quello
preventivo;
d) valutare, e deliberare, eventuali ricorsi
avversi su presunte irregolarità in occasione dell'elezioni
degli
organismi nazionali.
14.2 - Spetta alla Assemblea Regionale dei Soci:
a) determinare indirizzi e linee di programma da sottoporre al
Consiglio delle Regioni;
b) esaminare, in apposite riunioni, il bilancio preventivo e
consuntivo generale dell'Associazione ed
esprimere il proprio parere al Consiglio
delle Regioni;
c) approvare il rendiconto delle entrate e delle uscite della propria
regione;
d) eleggere i propri organi regionali;
e) designare delegati provinciali per lo sviluppo associativo;
f) designare propri candidati per le elezioni nazionali di Revisori
dei Conti e di Probiviri.
Art. 15 - Della Giunta Esecutiva
15.1 - La Giunta Esecutiva si
compone di sette Soci, eletti ogni quattro anni, a mezzo referendum,
secondo le
modalità del Regolamento Generale dell'Associazione. Essa
è così composta:
· Un Presidente Nazionale;
· Tre Vice-Presidenti Nazionali di cui uno "Vicario";
· Un Amministratore;
· Due Consiglieri.
15.2 - Alla Giunta Esecutiva spettano tutte le facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione,
nel
perseguimento delle finalità istituzionali, e in conformità alle norme statutarie
e di regolamento;
alle indicazioni di programma approvate dall'Assemblea Generale
dei Soci. Provvede inoltre:
a) nell'ambito delle linee politiche generali dell'Associazione a determinare, con apposita delibera, i
poteri e i limiti dell'Amministratore;
b) a predisporre la relazione morale e finanziaria, nonché il bilancio preventivo e consuntivo da
sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;
c) a designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli organismi nazionali in cui tale
rappresentanza sia prevista, richiesta o
consentita;
d) a costituire commissioni tecniche, temporanee o permanenti, per
l'esame di particolari problemi,
nominandone i rispettivi componenti e determinandone
i relativi poteri; e) a deliberare sulle
eventuali azioni giudiziarie, attive
e passive;
f) a garantire, anche per mezzo di propri organi, o di consulenti
esterni, servizi di carattere legale,
tecnico, economico, finanziario, sindacale,
previdenziale e di formazione professionale;
g) ad attuare quanto altro sia ritenuto utile per il raggiungimento
degli scopi statutari;
h) a deliberare, secondo le norme statutarie e le modalità regolamentari,
i periodi entro i quali
debbano essere svolte le elezioni, sia regionali,
sia nazionali.
15.3 - I Soci eletti alla carica di Presidente, di Vice-Presidente, non possono
essere eletti per più di due
mandati consecutivi. Sono rieleggibili a queste
cariche dopo la interruzione di un mandato, ma
sono eleggibili ad altre cariche.
15.4 - In caso di dimissioni di uno, o più componenti la Giunta Esecutiva, Vice-Presidenti compresi, il
Presidente ha facoltà di cooptare uno o più soci effettivi purché non ricoprano già altre
cariche
sociali
15.5 - In caso di indisponibilità provvisoria del Presidente, e sino a un massimo di 120 giorni, lo stesso
viene sostituito dal Vice-Presidente "Vicario". In caso di indisponibilità definitiva si procede,
secondo le modalità regolamentari, a nuove elezioni della intera Giunta e il Vice-Presidente
"Vicario" e
l'attuale Giunta restano in carica per gli adempimenti istituzionali e l'ordinaria
amministrazione.
15.6 - Nei 120 giorni che precedono le elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali, La Giunta Esecutiva
può adottare solo provvedimenti di ordinaria
amministrazione e quelli relativi agli adempimenti
di tipo istituzionale.
15.7 - Alle cariche di Presidente, Vice-Presidente, componenti della Giunta
Esecutiva, sono ineleggibili
quei Soci che abbiano già assunto cariche sociali
territoriali.
15.8 - Le riunioni della Giunta Esecutiva sono riservate. Alle stesse possono
partecipare i componenti
di tale organismo, il Presidente e i componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti, il Coordinatore
del Consiglio delle
Regioni,
senza diritto di voto, e di intervento, che è riservato, invece, per i
suoi
compiti istituzionali, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
15.9 - Le sedute sono verbalizzate, in apposito libro vidimato e timbrato,
dalla Segreteria Generale
dell'Associazione.
Art. 16 - Del Consiglio delle Regioni
16.1 - Il Consiglio delle
Regioni è costituito dai Presidenti Regionali in carica eletti ogni quattro anni a
mezzo di apposite Assemblee Regionali, secondo le modalità previste dal Regolamento.Tale
organismo ha carattere propositivo e di controllo. Tuttavia, nel corso del mandato, su proposta
motivata del Presidente Regionale "in carica" la regione ha facoltà di sostituire
permanentemente, in seno al Consiglio, il proprio rappresentante istituzionale con altro Socio,
eletto in apposita seduta dell'Assemblea Regionale dei Soci. Nel caso in cui tale delegato, per
qualsiasi ragione, sia oggettivamente impedito, verrà riproposta nuova designazione con le
modalità del
comma precedente.
16.2 - Il Consiglio delle
Regioni elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, un
coordinatore,
un
vice-coordinatore e un
segretario.
16.3 - Al Consiglio delle
Regioni compete:
a) di predisporre la relazione sulla propria attività da sottoporre
all'Assemblea Generale dei Soci;
b) la trasmissione al Presidente Nazionale di ogni delibera approvata,
sia per propria determinazione,
sia che si tratti di richiesta delle regioni;
c) l'approvazione, a maggioranza del 50 più uno per cento degli aventi
diritto, delle quote sociali e
delle sue ripartizioni, su proposta motivata
da parte della Giunta Esecutiva;
d) l'esame e le delibere su problemi di categoria, sia pure in armonia
con gli indirizzi fissati dalle
Assemblee dei Soci (Regionali e Nazionali);
e) la facoltà di promuovere la sfiducia costruttiva nei confronti della Giunta Esecutiva e sottoporla
all'Assemblea Generale dei Soci, motivandola, nel qual caso il Presidente in carica dovrà essere
preventivamente ascoltato in ordine alle ragioni che hanno determinato la richiesta di promuovere
la "sfiducia costruttiva";
f) di esaminare le eventuali proposte per il cambio della Sede Legale;
g) la nomina, al proprio interno, secondo le modalità regolamentari,
di numero 6 membri, che
aggiunti al Coordinatore del Consiglio, costituiscono
la Commissione Elettorale Nazionale (CEN), i
occasione delle elezioni del
rinnovo delle cariche sociali e in relazione a tutti i momenti istituzionali
in cui
sia previsto il voto per referendum;
h) il parere e l'esame del bilancio consuntivo, e preventivo, da
sottoporre alla valutazione
dell'Assemblea Generale dei Soci;
i) la nomina, secondo le modalità previste, del Collegio dei Revisori
dei Conti e del Collegio dei
Probiviri;
l) su proposta della Giunta Esecutiva, la nomina delle cariche sociali
del Centro Studi Manageriali e
del Comitato Scientifico;
m) l'esame informale dei risultati delle società partecipate inserendo
i risultati e le osservazioni nella
propria relazione all'Assemblea Generale
dei Soci;
n) l'autonoma convocazione, almeno due volte all'anno, per i compiti
istituzionali e tutte le volte che il
Coordinatore lo ritenga o almeno un
quinto degli aventi diritto ne faccia motivata richiesta.
16.4 - Il Presidente Nazionale e i Componenti la Giunta Esecutiva, preventivamente
e formalmente
informati entro i termini di regolare convocazione, hanno diritto
di partecipare, senza diritto di
voto, alle riunioni del Consiglio delle
Regioni.
16.5 - Le spese di funzionamento del Consiglio delle Regioni, nell'ambito
del bilancio annuale
dell'Associazione, sono a carico delle singole e rispettive
regioni.
16.6 - Le riunioni del Consiglio delle Regioni sono riservate ai propri membri
e ai soggetti
espressamente previsti. Possono assistere, senza diritto di
parola e di voto, i Soci che ne
facciano richiesta, anche seduta stante,
previa identificazione
dei medesimi da parte del
Coordinatore del Consiglio.
Art. 17 - Del Presidente Nazionale
17.1 - Il Presidente Nazionale:
a) presiede la Giunta Esecutiva;
b) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi,
e in giudizio, e la firma sociale;
c) provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale
dei Soci, del Consiglio delle Regioni
e della stessa Giunta Esecutiva, nei
modi e nei termini da tali organismi fissati;
d) ha la responsabilità, in solido, con l'Amministratore della gestione
economica e finanziaria
dell'Associazione;
e) ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio delle
Regioni e, ove ritenuto, nelle riunioni
regionali anche delegando un membro
della Giunta Esecutiva.
f) determina, secondo le norme statutarie, e regolamentari, il periodo
di elezione e provvede ad
informare i Soci;
g) provvede a convocare l'Assemblea Generale dei Soci e la Giunta
Esecutiva, per i compiti statutari
e gli adempimenti istituzionali;
h) indice, e firma la convocazione, dei referendum;
i) se ritenuto, conferisce deleghe ai Vice-Presidenti e ai membri della Giunta, fissandone, con
apposita delibera presidenziale, i poteri e i limiti, con relativa facoltà di
revoca in qualsiasi
momento, sia pure con provvedimento motivato;
l) ratifica le ammissioni di nuovi Soci e firma gli atti relativi
e il diploma di appartenenza
all'Associazione;
m) provvede a ratificare i provvedimenti di decadenza, o di radiazione dall'Associazione, secondo le
modalità statutarie
e i regolamenti, e ne firma gli atti.
17.2 - In caso di temporaneo impedimento, nei termini fissati dalle norme
statutarie, lo sostituisce
nelle funzioni il Vice-Presidente "Vicario".
Art. 18 - Dei Vice-Presidenti Nazionali
18.1 - I Vice-Presidenti
coadiuvano, in relazione alle deleghe ricevute, il Presidente
nell'espletamento
delle sue funzioni.
18.2 - Le deleghe sono conferite,
o revocate, secondo le modalità statutarie.
Art. 19 - Della Commissione Elettorale Nazionale (CEN)
19.1 - La Commissione Elettorale
Nazionale (CEN), designata
secondo le modalità del presente
Statuto, e resa operativa secondo il Regolamento dell'Associazione, quando previsto, assume la
funzione di "Commissione di Verifica dei Poteri", e i suoi componenti quella di "scrutinatori" nel
seggio elettorale.
19.2 - Ad essa compete di
garantire il corretto svolgimento
delle operazioni elettorali, nei
casi previsti
e di espletare
ogni e qualsiasi formalità prevista
dalle norme statutarie e
dai regolamenti
dell'Associazione.
19.3 - Essa è presieduta dal Coordinatore del Consiglio delle
Regioni. Nomina, autonomamente, un
Vice-Presidente
e un Segretario.
Art. 20 - Della Segreteria Generale
20.1 - Alla Segreteria Generale
competono le funzioni di
coordinamento organizzativo,
amministrativo,
limitatamente alle responsabilità istituzionali e agli aspetti burocratici e di funzionamento degli
uffici, sia centrali che periferici. Ad essa compete di garantire l'uso di dati riservati e personali
secondo le vigenti norme di Legge (privacy) e la responsabilità del corretto e buon
funzionamento dell'attività centrale
in ordine agli uffici.
20.2 - In particolare, a
solo titolo esemplificativo, e non esaustivo, vengono elencate
alcune
funzioni:
a) coordina e intrattiene relazioni con i Segretari regionali, per
i compiti che sono propri e li assiste
nell'espletamento delle operazioni
procedurali;
b) cura le registrazioni contabili, in entrata e in uscita, le anagrafiche
relative ai Soci e i loro
cambiamenti di indirizzo, anche con l'ausilio dei
mezzi informatici;
c) coordina l'attività organizzativa, logistica e contabile, in occasione
dell'Assemblea Generale dei
Soci;
d) su disposizione del Presidente Nazionale definisce gli ordini
del giorno delle riunioni di Giunta, di
Assemblea Generale dei Soci, e segue
il loro iter formale nei termini fissati dalle norme statutarie
e di Regolamento;
e) cura la compilazione, la tenuta e la conservazione dei libri sociali
secondo le disposizioni di Legge
e di regolamento dell'Associazione;
f) per conto del Presidente Nazionale mantiene rapporti funzionali
con i Presidenti Regionali;
g) su incarico del Coordinatore del Consiglio delle Regioni formula
gli ordini del giorno per le
convocazioni, e per ogni altro compito istituzionale,
del predetto Consiglio, seguendone il regolare
e corretto iter informativo;
h) redige i verbali della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Revisori
dei Conti, del Collegio dei
Probiviri;
i) provvede alle convocazioni del Collegio dei Revisori dei Conti
e del Collegio dei Probiviri, su
incarico e a firma dei Presidenti dei rispettivi
organismi;
l) assiste il Collegio dei Revisori dei Conti in occasione delle
loro visite ispettive;
m) su incarico dell'Amministratore, provvede nei termini e nei modi
da questi fissati, ai solleciti di
pagamento delle quote sociali;
n) provvede alla stesura di rapporti periodici per il Presidente
Nazionale;
o) definisce le pratiche di ammissione, ne controlla il corretto
iter statuale e amministrativo e
predispone le operazioni di ratifica di
ammissione a cura del Presidente Nazionale.
Art. 21 - Del Collegio dei Probiviri
21.1 - Il Collegio dei Probiviri,
presieduto dal Socio primo
eletto per tale organismo, è composto
da tre
titolari e due supplenti.
21.2 - Esso dura in carica
quattro anni ed è designato, secondo le norme statutarie e il
regolamento,
dal Consiglio delle Regioni.
21.3 - Il Collegio dei Probiviri
viene eletto nella seduta
di insediamento del Consiglio
delle Regioni che,
in tale
occasione, è presieduta dal Presidente
dell'A.D.A. Relaziona all'Assemblea
Generale.
21.4 - Al Collegio dei Probiviri
compete:
a) di costituire un Giurì D'onore che, in prima istanza, possa ricomporre le eventuali controversie che
dovessero insorgere fra i Soci: esso è composto da tre membri dell'Associazione, che abbiano
almeno dieci anni di anzianità associativa ed è presieduto dal più anziano in età anagrafica;
b) di pronunciarsi in merito alla radiazione dei Soci e alle eventuali
opposizioni degli stessi; di
esprimere il proprio parere motivato sull'eventuale
rifiuto di ammissione di un candidato o di
reiscrizione di ex-Socio;
c) di vigilare sull'applicazione e l'osservanza delle norme statutarie
e regolamentari e, ove richiesto,
esprimere il proprio parere su quesiti
circa l'interpretazione delle norme medesime;
d) di pronunciarsi, su richiesta del Presidente Nazionale o del Consiglio
delle Regioni, su ogni altro
argomento che abbia attinenza con il buon nome
dell'Associazione.
21.5 - Alle cariche di Probiviri sono ineleggibili coloro che nel corso delle
tornate elettorali per il nuovo
quadriennio siano già stati eletti a cariche
regionali.
21.6 - Per la rieleggibilità del Presidente del Collegio dei Probiviri vale
quanto sancito dall'art. 15.3 del
presente Statuto
21.7 - In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di uno o più componenti del Collegio dei
Probiviri, sia titolari, sia supplenti, vengono sostituiti con delibera del Consiglio delle Regioni, in
apposita seduta, secondo le modalità di
Regolamento.
Art. 22 - Del Collegio dei Revisori dei Conti
22.1 - Il Collegio dei Revisori
dei Conti, presieduto dal
Socio primo eletto per tale
organismo, è
composto
da tre titolari e due supplenti.
22.2 - Esso dura in carica
quattro anni ed è designato, secondo le norme statutarie e il
regolamento,
dal Consiglio delle Regioni.
22.3 - Il Collegio dei Revisori
dei Conti viene eletto nella
seduta di insediamento del
Consiglio delle
Regioni che,
in tale occasione, è presieduto dal
Presidente dell'A.D.A.
22.4 - Al Collegio dei Revisori
dei Conti compete il controllo
della gestione economica-finanziaria
dell'Associazione.
22.5 - Il Presidente del
Collegio dei Revisori dei
Conti ha facoltà di intervento, senza diritto di voto,
alle riunioni della Giunta Esecutiva. In riferimento al suo compito istituzionale, egli può
intervenire
con raccomandazioni che devono essere verbalizzate nell'apposito registro
dei lavori
di Giunta ed informa
il Collegio nella prima riunione
utile.
22.6 - Il Collegio dei Revisori dei conti, a mezzo del suo Presidente, relaziona
all'Assemblea Generale
dei Soci.
22.7 - Alle cariche di Revisori dei Conti non sono eleggibili coloro che
nel corso delle tornate elettorali
per il nuovo quadriennio siano già stati
eletti a cariche regionali.
22.8 - Per la rieleggibilità del Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti vale quanto sancito dall'art.
15.3 del presente Statuto
22.9 - In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di uno o più componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti, vengono sostituiti con delibera del Consiglio delle Regioni, in apposita seduta,
secondo le modalità di
Regolamento.
Art. 23 - Degli Organismi Regionali
23.1 - In ciascuna regione
ove si trovino almeno 10
Soci aventi diritto al voto,
questi si organizzano in
organismo regionale autonomo,
e i suoi componenti partecipano
alla vita associativa nei
modi e
nei termini fissati
dal presente Statuto e dalle modalità di Regolamento.
23.2 - Nel caso in cui in
una regione i Soci siano meno di dieci, il Consiglio delle Regioni,
con propria
delibera motivata,
dispone che siano aggregati ad una
regione limitrofa.
23.3 - Con richiesta motivata
la regione che, pur avendo
un numero di Soci superiori
a 10, non riesce
a svolgere attività sociali, può richiedere al Consiglio
delle Regioni di essere aggregata ad altra.
Art. 24 - Organi della Regione
24.1 - Sono Organi della
regione, e sono eletti almeno sessanta giorni prima delle elezioni,
per
referendum, delle cariche
sociali nazionali:
a) l'Assemblea Regionale dei Soci;
b) il Presidente Regionale;
c) il Comitato Direttivo;
d) il Revisore dei Conti.
24.2 - Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente ed è composto dal
medesimo, dal Vice-
Presidente, che lo sostituisce in caso di impedimento
temporaneo, dal
Segretario, dal Tesoriere.
24.3 - Le cariche sociali durano quattro anni, salvo cessazione anticipata
di una delle cariche per la
quale si deve procedere a nuove elezioni, secondo
le
modalità di regolamento.
24.4 - Nell'ambito delle proprie competenze territoriali, il Presidente Regionale
ha la rappresentanza
dell'Associazione verso i terzi e in giudizio. Egli è componente di diritto del Consiglio delle
Regioni e dura in carica sino alla scadenza, o per dimissioni, o per mozione di sfiducia
costruttiva deliberata, a maggioranza qualificata, dall'Assemblea Regionale dei Soci. In tale
caso, entro sessanta giorni, il Vice-Presidente convoca nuove elezioni secondo le modalità
espresse
nel Regolamento.
24.5 - Nell'ambito delle attività istituzionali, le regioni o l'organismo
assimilabile, si avvale delle risorse
definite dal bilancio preventivo nazionale
e da eventuali
proprie autonome risorse. Queste
possono essere costituite da:
a) da una quota parte dei contributi associativi pagati dai Soci
della propria regione, nella misura
determinata dalla Giunta Esecutiva e
ratificata, annualmente, dal Consiglio delle Regioni;
b) dalle eccedenze delle gestioni annuali;
c) dalle erogazioni straordinarie in favore delle attività regionali
deliberate in autonomia
dall'Assemblea Generale dei Soci della regione;
d) da eventuali lasciti o donazioni;
e) da contributi ricevuti da enti o altri soggetti in occasioni di
manifestazione a carattere locale e/o
nazionale.
24.6 - Il Comitato Direttivo determina, di volta in volta, le modalità di
spesa e, annualmente, il
rendiconto di entrate e di uscite.
24.7 - I fondi sono depositati, a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere,
presso istituto di
credito o ente assimilabile.
24.8 - Il Revisore dei Conti "regionale" provvede, almeno due volte all'anno,
alla verifica dei libri
contabili, dei giustificativi di spesa e delle riversali
di cassa.
24.9 - Entro il 31 gennaio di ogni anno, su convocazione scritta del Presidente
Regionale, l'Assemblea
Generale dei Soci esamina il consuntivo dell'anno
precedente e il preventivo provvedendovi con
opportuna delibera.
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