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Art. 25 - Il Patrimonio Sociale
25.1 - Per il perseguimento delle finalitā istituzionali l'ADA si avvale di ogni iniziativa utile, conforme
alle norme statutarie, realizzandola con il proprio patrimonio associativo.
25.2 - Il patrimonio sociale č costituito:
a) da eventuali beni immobili e mobili e relativi redditi, regolarmente inventariati ed aggiornati;
b) dalle quote annuali versate dai Soci;
c) dalle eccedenze delle gestioni annuali;
d) dalle erogazioni e lasciti in favore dell'Associazione;
e) da un fondo di riserva determinato annualmente dalla Giunta Esecutiva secondo criteri di
oculatezza e con la diligenza del buon padre di famiglia.
25.3 - Per eventuali settori di attivitā, i cui aspetti economici e finanziari siano da differenziare, sia per
la loro natura, sia per il loro volume, dalla normale attivitā di cooperazione, o da altre forme
giuridiche ritenute adeguate, sono regolamentati secondo criteri fissati dalla Giunta Esecutiva e
ratificati dall'Assemblea Generale dei Soci.
25.4 - Le modalitā di spesa e di entrata, sia nell'ambito nazionale sia regionale, sono determinate da
criteri fissati dalla Giunta Esecutiva, secondo le norme statutarie, e sentito il parere - non
vincolante - del Consiglio delle Regioni.
25.5 - La gestione delle risorse finanziarie č determinata dalla Giunta Esecutiva, mediante rapporti
bancari o con altro ente assimilabile, i cui conti correnti sono a firma del Presidente o
dell'Amministratore.
Art. 26 - Del bilancio preventivo, consuntivo e dello stato patrimoniale
26.1 - Per ciascun anno finanziario, in coincidenza con l'anno solare, la Giunta Esecutiva
dell'Associazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale terminato, e quello preventivo
per l'anno successivo, e lo sottopone agli organismi previsti dallo Statuto, nei tempi e nei modi
statuali.
26.2 - Per le attivitā partecipate, la Giunta Esecutiva fornisce, con nota separata al bilancio,
informazioni utili sul loro andamento e sui risultati.
26.3 - I documenti di bilancio sono firmati dal Presidente Nazionale e dal Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti, e sono accompagnati da una relazione della Giunta Esecutiva, che illustri i
criteri, i risultati della gestione.
26.4 - Altrettanta relazione di accompagnamento al bilancio viene predisposta dal Collegio dei Revisori
dei Conti, a firma del suo Presidente.
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