-  Nativitā della Beata Vergine     


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TITOLO IV°
DEL PATRIMONIO - DEL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO




Art. 25 - Il Patrimonio Sociale

25.1 - Per il perseguimento delle finalitā istituzionali l'ADA si avvale di ogni iniziativa utile, conforme          alle norme statutarie, realizzandola con il proprio patrimonio associativo.

25.2 - Il patrimonio sociale č costituito:

  a) da eventuali beni immobili e mobili e relativi redditi, regolarmente inventariati ed aggiornati;
  b) dalle quote annuali versate dai Soci;
  c) dalle eccedenze delle gestioni annuali;
  d) dalle erogazioni e lasciti in favore dell'Associazione;
  e) da un fondo di riserva determinato annualmente dalla Giunta Esecutiva secondo criteri di       oculatezza e con la diligenza del buon padre di famiglia.

25.3 - Per eventuali settori di attivitā, i cui aspetti economici e finanziari siano da differenziare, sia per          la loro natura, sia per il loro volume, dalla normale attivitā di cooperazione, o da altre forme          giuridiche ritenute adeguate, sono regolamentati secondo criteri fissati dalla Giunta Esecutiva e          ratificati dall'Assemblea Generale dei Soci.

25.4 - Le modalitā di spesa e di entrata, sia nell'ambito nazionale sia regionale, sono determinate da          criteri fissati dalla Giunta Esecutiva, secondo le norme statutarie, e sentito il parere - non          vincolante - del Consiglio delle Regioni.

25.5 - La gestione delle risorse finanziarie č determinata dalla Giunta Esecutiva, mediante rapporti          bancari o con altro ente assimilabile, i cui conti correnti sono a firma del Presidente o          dell'Amministratore.




Art. 26 - Del bilancio preventivo, consuntivo e dello stato patrimoniale

26.1 - Per ciascun anno finanziario, in coincidenza con l'anno solare, la Giunta Esecutiva          dell'Associazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale terminato, e quello preventivo          per l'anno successivo, e lo sottopone agli organismi previsti dallo Statuto, nei tempi e nei modi          statuali.

26.2 - Per le attivitā partecipate, la Giunta Esecutiva fornisce, con nota separata al bilancio,          informazioni utili sul loro andamento e sui risultati.

26.3 - I documenti di bilancio sono firmati dal Presidente Nazionale e dal Presidente del Collegio dei          Revisori dei Conti, e sono accompagnati da una relazione della Giunta Esecutiva, che illustri i          criteri, i risultati della gestione.

26.4 - Altrettanta relazione di accompagnamento al bilancio viene predisposta dal Collegio dei Revisori          dei Conti, a firma del suo Presidente.




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