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TITOLO V°
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME TRANSITORIE




Art. 27 - Numero legale

Per numero legale s'intende, nelle Assemblee Ordinarie, il 50% più uno degli aventi diritto al voto, in prima convocazione; in seconda convocazione il 50%, più uno, degli aventi diritto al voto, presenti e per delega, risultanti dall'appello nominale.




Art. 28 - Maggioranza semplice e maggioranza qualificata.

Per maggioranza semplice è intesa il 50% più uno degli aventi diritto al voto, presenti e votanti, in seconda convocazione, risultante dall'appello nominale. Per maggioranza qualificata si intendono i tre quinti degli aventi diritto al voto, presenti e votanti, in seconda votazione, risultante dall'appello nominale.




Art. 29 - Ineleggibilità e incompatibilità alle cariche sociali

29.1 - Sono ineleggibili alle cariche sociali coloro che sono espressamente previsti dalle apposite          norme statutarie, o che siano Soci morosi.

29.2 - Le cariche di Presidente di Assemblea e di componente la Commissione di Verifica dei Poteri,          sono incompatibili per coloro che occupino, a qualsiasi livello, cariche sociali.




Art. 30 - Verbali delle riunioni e registri sociali

30.1 - Tutte le riunioni degli organismi sociali, sia a livello regionale che a livello nazionale, debbono          risultare da verbali redatti dalla funzione espressa a mezzo delle norme statutarie, o di          regolamento.

30.2 - Tutti i verbali vengono esaminati nella seduta successiva per la quale sono stati redatti e          possono essere corretti, e/o modificati, in caso di interventi che comprovino inesattezze o          dimenticanze.

30.3 - Tutti i registri dei verbali, anche sottoforma di modulo continuo per stampanti, devono essere          preventivamente timbrati, numerati e firmati da apposite funzioni.




Art. 31 - Modificazioni dello Statuto, del Regolamento, scioglimento

31.1 - La revisione, la modificazione del presente Statuto, o del Regolamento, è deliberato          dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, indetta anche per referendum, con il voto          favorevole di almeno la metà dei Soci più uno.

31.2 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, indetta          anche per referendum, con il voto favorevole dei due terzi dei Soci. In tal caso la Giunta          Esecutiva provvede alla liquidazione, assumendo il titolo di Commissariato per la liquidazione, e          l'eventuale attivo sarà devoluto a enti, associazioni, che perseguono gli stessi scopi dell'ADA o          altre finalità altamente umanitarie.




Art. 32 - Coordinamento con le Leggi dello Stato.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto e Regolamento, si fa riferimento alle norme di Legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Prima Norma Transitoria Nel caso di approvazione del presente Statuto Sociale, e Regolamento, lo stesso andrà in vigore nell'anno 2002. Nel periodo di "vacatio", tutte le attuali cariche sociali restano valide, sino al completamento del quarto anno (31.12.2002). Seconda Norma Transitoria Indipendentemente dal periodo in cui tutte le cariche sociali vengono rinnovate, la data di scadenza è intesa al 31 dicembre dell'anno in cui cessa il mandato. Per eventuali periodi di eccedenza, i vecchi organismi restano in carica sino alla definizione dei nuovi organi e possono assolvere a compiti di ordinaria amministrazione o che abbiano carattere istituzionale. Terza Norma Transitoria Il presente Statuto sostituisce integralmente, e a tutti gli effetti, quello registrato per atto notorio dal Dott. Alessandro Marini in data 20 febbraio 1978 di repertorio nr 50104/9204.




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